Art. 23

In vigore dal 24 lug 1965
Ai fini della, retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Per la determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta, modificato dallo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto. Le locuzioni e al 38 per cento", e del 38 per cento" e e ad un sedicesimo" di cui al terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti altre: "al 31 per cento", "del 31 per cento" e "ad un diciannovesimo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-23

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