Art. 20
In vigore dal 24 lug 1965
Fermo restando il disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per quello del Ministero delle finanze - conservatori dei registri immobiliari - la quota individuale di riparto, rapportata a mese, rispettivamente dei diritti derivanti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, e degli emolumenti di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è ridotta altresì di un importo corrispondente al soppresso assegno mensile o a quello giornaliero rapportato a mese di cui al primo comma dell' del presente decreto.
L'importo delle riduzioni di cui al precedente comma è versato in conto entrate del bilancio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-20