Art. 28
In vigore dal 24 lug 1965
L'indennità di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, della Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è dovuta al solo personale sottoindicato che si trovi nelle condizioni previste dall', secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, nei seguenti importi mensili lordi:
Professori straordinari.................. L. 16.900 Professori ordinari nella prima classe di stipendio..... L. 9.700 Assistenti nella prima classe di stipendio in possesso dell'abilitazione alla libera docenza............ L. 1.000
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-28