Art. 29

In vigore dal 24 lug 1965
Salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote dello stipendio, paga o retribuzione - pure se riferite ad importi giornalieri od orari - sono rideterminate sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte del 37,50 per cento. La riduzione prevista nel precedente comma non si applica nel caso in cui gli emolumenti ivi indicati siano commisurati anche ad aliquote degli assegni soppressi o ridotti in attuazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite con il presente decreto e non indicate nei precedenti articoli sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie. Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonché le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto dal 1 marzo 1966, con la, procedura e le modalità previste dai predetti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-29

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