Art. 33

In vigore dal 24 lug 1965
Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente , ha effetto dal 1 marzo 1966. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1965. SARAGAT MORO - PIERACCINI - Visto, il. Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 45. - VILLA
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