Art. 33
33 / 33In vigore dal 24 lug 1965
Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente , ha effetto dal 1 marzo 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5
giugno 1965.
SARAGAT MORO - PIERACCINI -
Visto, il. Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 45. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-33