Art. 31
In vigore dal 24 lug 1965
Il contributo di cui all' della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è fissato nella, misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Aminimstrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.
Il contributo di cui al precedente comma è calcolato sull'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima
mensilità e sull'intero importo delle quote di aggiunta di famiglia. Sono soppressi:
a) il contributo di solidarietà di cui alla lettera b) dell' della legge 30 ottobre 1953, n. 841
b) l'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S., dall' del decreto del Presidente della Repubblica, 31 dicembre 1963, n. 2194.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-31