Art. 6
6 / 33In vigore dal 24 lug 1965
L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
Celibe Ammogliato Lire Lire
Aiutante di battaglia e gradi
corrispondenti......................... 4.210 8.490
Maresciallo maggiore e gradi
corrispondenti......................... 3.680 7.960
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti......................... 3.150 7.430
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti......................... 2.630 6.910
Sergente maggiore,brigadiere e gradi
corrispondenti......................... 1.950 5.950
Vice brigadiere..................... 1.380 5.380
Sergente............................ 1.100 5.100
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-6