Art. 8

In vigore dal 4 apr 1965
Ai lavoratori iscritti al Fondo è riconosciuto, come periodo di contribuzione al Fondo medesimo, l'effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1 gennaio 1946; nonché l'eventuale anzianità risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi. Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestato alle dipendenze di aziende elettriche, non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera o degli scatti di anzianità. Il riconoscimento dei periodi di effettivo servizio di cui ai precedenti comma dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, con istanza corredata di una dichiarazione dell'azienda di attuale appartenenza. I relativi contributi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, che devono risultare versati a convalida del periodo di servizio prestato, non saranno considerati utili agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, aia saranno versati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Fondo. Qualora l'iscritto, che sia cessato dal servizio dopo il 1 gennaio 1949 ed abbia ottenuto le prestazioni previste dall'art. 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto presso una azienda elettrica entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nuovamente iscritto al Fondo e può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata gli sia riconosciuta agli effetti delle prestazioni dovute dal Fondo stesso. L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve farne domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro un anno dalla riassunzione in servizio se questa è avvenuta in data posteriore, rimborsando al Fondo le somme a suo tempo percepite maggiorate degli interessi legali. Nei casi di cui al comma quinto e sesto del presente articolo, l'INPS restituisce al Fondo i contributi trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per l'aggiornamento della relativa posizione assicurativa, ai sensi dell'art. 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni. A decorrere dalla data di entrata, in vigore del presente decreto, sono abrogati l'art. 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nonché l' della legge 3 febbraio 1963, n. 53.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-8

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