Art. 5
In vigore dal 4 apr 1965
I lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti al Fondo alla data del trasferimento, conservano l'iscrizione al Fondo stesso con la decorrenza attribuita in applicazione della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni.
I lavoratori che prima del trasferimento all'ENEL erano assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per il trattamento d'invalidità, vecchiaia e superstiti in base alle norme comuni, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, su denuncia dello Ente, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto di appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-5