Art. 3
In vigore dal 4 apr 1965
L' della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente "Il Fondo è amministrato da un Comitato, del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un funzionario del Ministero del tesoro;
d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro designati dall'ENEL ed uno designato dall'organizzazione sindacale delle aziende elettriche private;
e) cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I membri predetti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.
In caso di assenza i membri del Comitato sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti nominati con lo stesso decreto>>.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-3