Art. 7
In vigore dal 4 apr 1965
Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono riconosciuti, ai fini del trattamento previdenziale del Fondo di cui al precedente , indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo stesso, i periodi di effettivo servizio prestato alla dipendenza delle imprese o nell'ambito degli impianti suddetti o di altre aziende elettriche in attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o in altre attività che abbiano carattere strumentale o complementare o sussidiario, rispetto a quelle suddette.
I lavoratori che abbiano interesse al riconoscimento di periodi di effettivo servizio prestato in attività contemplate dal precedente comma, sono tenuti ad inoltrare istanza motivata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite l'ENEL, entro il termine perentorio di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori dipendenti da imprese o addetti ad impianti che alla data stessa siano stati già trasferiti all'Ente, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di rispettiva appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per gli altri.
L'ENEL, effettuati i necessari accertamenti, trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le predette istanze corredate di una dichiarazione, controfirmata per accettazione dal lavoratore interessato, attestante i periodi di effettivo servizio dei quali è chiesto il riconoscimento.
Il riconoscimento dei periodi di effettivo servizio di cui al presente articolo è concesso dal Fondo sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'ENEL.
Qualora il lavoratore, in servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento all'ENEL dell'impresa o dell'impianto elettrico di appartenenza, muoia successivamente a, tale data, il diritto di cui al presente articolo è riconosciuto ai superstiti di cui all'art. 19 della legge 31 marzo 1956 n. 293, nel testo integrato con l' della legge 3 febbraio 1963, n. 53, con la osservanza delle modalità previste nel comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-7