Art. 12
In vigore dal 4 gen 1972
Il lavoratore dipendente dall'ENEL, che passi o si trovi nella categoria dei dirigenti e che, non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate negli articoli 27 e 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al menzionato art. 28, sospenda i versamenti per più di un anno, conserva la propria anzianità contributiva conseguita nel Fondo di cui all' del presente decreto, sempre che il lavoratore di cui trattasi continui a prestare servizio alla dipendenza dell'ENEL o di altra azienda elettrica.
Qualora non maturi per difetto del requisito contributivo, il diritto a pensione presso l'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali nè presso il Fondo, il dirigente o i suoi superstiti possono chiedere il cumulo dei periodi coperti di contribuzione presso le due forme previdenziali al fine del raggiungimento del requisito per il diritto a pensione.
Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.
Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.
In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti.
Le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del regolamento per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni non si applicano ai dirigenti dipendenti dall'ENEL, se in contrasto con il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-12