Art. 15
In vigore dal 4 apr 1965
Al personale dipendente dall'ENEL, per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano:
a) le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, se il lavoratore è iscritto obbligatoriamente al Fondo di previdenza di cui al precedente ;
b) le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 967, e nelle relative norme di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni, se il lavoratore è iscritto obbligatoriamente all'Istituto nazionale per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
c) le disposizioni vigenti presso la gestione previdenziale prescelta, se il lavoratore ha esercitato il diritto di opzione di cui al precedente .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE - COLOMBO -
LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 87. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-15