Art. 10

In vigore dal 4 apr 1965
L'ammontare iniziale delle pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1949 e il 1 luglio 1956, è integrato nella misura risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali: a) 62,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1949 ed il 1 ottobre 1950; b) 52 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 novembre 1950 ed il 1 gennaio 1951; c) 41 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1951 ed il 1 luglio 1951; d) 30 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 agosto 1951 ed il 1 gennaio 1953; e) 25 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1953 ed il 1 luglio 1953; f) 20 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 agosto 1953 ed il 1 ottobre 1954; g) 8,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 novembre 1954 ed il 1 gennaio 1956; h) 7 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1 febbraio 1956; i) 5,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1 marzo 1956; l) 4 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1 aprile 1956; m) 3 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1 maggio 1956; n) 1,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza 30 giugno 1956, nonché per le pensioni aventi decorrenza 1 luglio 1956, relative ad iscritti cessati dal servizio nella prima quindicina del mese di giugno 1956. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le pensioni iniziali, integrate secondo le percentuali di cui al primo comma del presente articolo, sono ulteriormente rivalutate del 71 per cento per effetto dell'applicazione degli aumenti disposti con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, legge 3 febbraio 1963, n. 53, decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963 e decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964. L'ammontare delle pensioni liquidate per invalidità o morte dipendenti da cause di servizio, risultante dalle integrazioni o valutazioni di cui sopra, non è soggetto al limite previsto dall'art. 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-10

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