Art. 14

In vigore dal 4 apr 1965
La misura del contributo di cui all' delle legge 31 marzo 1956, n. 293, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all' del presente decreto, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione. Il contributo dovuto al Fondo è posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nei rapporti attualmente previsti per i singoli periodi dell', comma primo, della legge 31 marzo 1956, n. 293.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-14

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