Art. 13
In vigore dal 4 apr 1965
All' della legge 31 marzo 1956, n. 293, integrato con legge 3 febbraio 1963, n. 53, è aggiunta la seguente lettera:
"f) fare proposte in ordine alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-13