Art. 6

In vigore dal 4 apr 1965
Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL provenienti da imprese o impianti, trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria-sostitutive dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti, o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dall'assicurazione suddetta, è data facoltà di optare per la conservazione del trattamento previdenziale in atto. I lavoratori che optino per il trattamento previdenziale in atto sono tenuti a darne comunicazione allo Ente gestore ed all'ENEL, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto stesso all'ENEL, se questo è successivo a tale data. In tal caso, l'ENEL è obbligato a versare all'Ente gestore del trattamento previdenziale in atto, secondo le disposizioni che disciplinano il trattamento stesso, i contributi dovuti in proprio e per conto dei lavoratori dipendenti che hanno esercitato il diritto di opzione di cui trattasi, fermo restando il riparto dell'onere fra datori di lavoro e lavoratori nelle aliquote previsto dalle norme relative al trattamento prescelto. Il contributo dovuto in proprio dall'ENEL per il trattamento di pensione, ove si tratti di lavoratori provenienti dai ruoli statali, è stabilito in misura pari al 12 per cento della retribuzione imponibile. I lavoratori che non esercitino il diritto di opzione di cui al primo comma del presente articolo sono iscritti obbligatoriamente al Fondo o all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali, ove si tratti di dirigenti, su denuncia dell'ENEL, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto di appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con le anzianità corrispondenti ai periodi di effettivo servizio già riconosciuti presso la gestione previdenziale di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-6

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