Art. 1

In vigore dal 4 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione; Visto l' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, contenente la delega al Governo per l'emanazione delle norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica; Visto l' della legge 27 giugno 1964, n. 152, recante proroga per l'esercizio della delega concessa con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: . L' della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente: "Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private". Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-1

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