Art. 2

In vigore dal 4 apr 1965
Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica (ENEL) ad esso vincolati da un rapporto contrattuale avente carattere continuativo. Sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma: a) i lavoratori aventi qualifica di dirigente; b) i lavoratori ai quali l'ENEL affida incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazioni in favore dell'Ente stesso; c) i lavoratori espressamente assunti dall'ENEL per lavori di carattere eccezionale o transitorio; d) gli apprendisti, ai quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-2

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