Art. 7

In vigore dal 5 lug 1964
Per l'alcole etilico non denaturato di 95 gradi e più (voce di tariffa ex 22.08-B) ottenuto da prodotti agricoli compresi nell'allegato II al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, prove niente da Paesi non facenti parte della predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dal 1 giugno 1964 e fino al 31 luglio 1964, nella misura di 3 unità di conto per ettolitro, nei limiti di un contingente di 70.000 ettolitri, espressi in alcole anidro, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Durante lo stesso periodo è sospesa l'applicazione del dazio per il medesimo prodotto proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-7

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