Art. 8
In vigore dal 5 lug 1964
Per le lamette di cellulosa rigenerata, di larghezza reale superiore a 5 mm, leggermente ritorte, quindi compresse, ma non appiattite (voce di tariffa ex 39.07) il dazio previsto dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, è temporaneamente ridotto, dal 26 marzo 1961 al 31 dicembre 1966, alla misura del 10% sul valore.
Durante lo stesso periodo, il regime daziario previsto per i medesimi prodotti compresi nella voce 39.07-A-IV della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, nella misura del 10% sul valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-8