Art. 4
In vigore dal 5 lug 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'8 dicembre 1964, all'esportazione verso la Repubblica Francese di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voci di tariffa 35.05-A) è dovuta una tassa di compensazione di lire 1479 per 100 kg.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-4