Art. 2

In vigore dal 5 lug 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse di compensazione stabilite, fino al 14 agosto 1964, con l' del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1963, n. 1862, per le, bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce di tariffa 38.12-A-I) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono modificate come segue: lire 543 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo; lire 279 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi. Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione: franchi 39,20 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo; fiorini 1,46 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-2

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