Art. 12

In vigore dal 5 lug 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite agli , il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI - AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 84. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-12

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