Art. 12
In vigore dal 5 lug 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite agli , il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI - AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 84. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-12