Art. 9

In vigore dal 5 lug 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente, decreto e fino al 31 dicembre 1964, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, sono temporaneamente ridotti alla misura a fianco di ciascuna voce indicata: 38.07-A.............................. 3% 38.07-B-I............................. 3% 38.07-B-II............................ 3% 38.08-A............................ 3,50% Durante lo stesso periodo, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità. Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente nella misura a fianco di ciascuna voce indicata: 38.07-A-II............................ 3% 38.07-B-I............................. 3% 38.07-B-II............................ 3% 38.08-A............................ 3,50% Per gli stessi prodotti, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, l'esenzione daziaria disposta, fino al 30 giugno 1964, con l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 408, è prorogata fino al 31 dicembre 1964.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo