Art. 10

In vigore dal 5 lug 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: a) il testo della voce 44.05-B-I-a-2 è sostituito dal seguente: "di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens"; b) ai prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applicano i dazi indicati a fianco di ciascuna. voce: 59.17-B-I-a................. 6,50 % 61.06-B-I-b................. 7,20 % 78.01-A..................... 5,20 % con una riscossione minima di L. 30 per kg. netto 79.01-A..................... 5,20 % con una riscossione minima di L. 20 per kg. netto
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo