Art. 5
In vigore dal 5 lug 1964
Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui agli articoli da 1 a 4 affluiranno al capitolo 89 istituito nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1963-1964, ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-5