Art. 3

In vigore dal 5 lug 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964, all'esportazione verso la Repubblica federale di Germania di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce di tariffa 35.05-A) è dovuta una tassa di compensazione di lire 1444 per 100 kg.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-3

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