Art. 1
In vigore dal 5 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527, e 26 gennaio 1962, n. 6;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista, la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alle tasse compensative per le destrine e derivati, nonché variazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
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Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse di compensazione stabilite, fino al 14 agosto 1964, con l' del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, per le destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono modificate come segue:
lire 248 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi; lire 785 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica Francese.
Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione:
fiorini 1,28 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi;
franchi 5,51 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese.
Per gli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, è dovuta, in ogni caso, una tassa di compensazione nella misura di lire 785 per 100 kg.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-1