Allegato
Art. 8
In vigore dal 27 ago 1964
La Commissione provinciale di cui al successivo , ferme restando le percentuali di alloggi riservate a norma delle vigenti leggi, provvede alla formazione delle relative graduatorie definitive mediante attribuzione dei seguenti punteggi:
1) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione dei bando:
a) in baracche, stalle, grotte, caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici: punti 5;
b) in soffitte, sottoscale, sotterranei, caserme, scuole, bassi: punti 3;
c) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità:
con sovraffollamento (oltre due persone a vano utile): punti 4;
senza sovraffollamento: punti 2;
2) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare alla data del bando:
a) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero delle autorità competenti:
per pubblica calamità: punti 5;
per altri casi: punti 4;
b) in alloggi che distino dal luogo di lavoro oltre due ore con i normali mezzi pubblici di trasporto: punti 3;
c) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: punti 3;
d) in alloggio sovraffollato (oltre due persone a vano utile): punti 2;
e) in alloggio antigienico (dichiarato tale da pubbliche autorita): punti 2;
3) richiedenti che siano costretti a vivere, alla data del bando, separati dal proprio nucleo familiare, in quanto sul luogo del lavoro, distante oltre due ore con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto dal luogo di residenza della famiglia, non dispongano di alloggio idoneo per il nucleo familiare: punti 3;
4) in base al numero di persone appartenenti al nucleo familiare:
da 2 a 3 unità: punti 1:
da 4 a 5 unità: punti 2;
da 6 a 7 unità: punti 3:
da 8 unità ed oltre: punti 4:
5) punti da 1 a 4 in base al reddito da valutare in misura inversamente proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare;
6) punti 2 per i grandi invalidi civili o militari inabili permanenti al lavoro, e punti 1 per mutilati o invalidi civili o militari o vedove di guerra o per cause di guerra;
7) punti 2 per gli impiegati statali di qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata che all'atto del collocamento a riposo debbano lasciare l'alloggio di servizio;
8) punti 2 - per quanto riguarda gli alloggi I.N.C.I.S. - agli impiegati dello Stato che siano stati trasferiti d'ufficio.
I punteggi predetti sono cumulabili quando siano fra loro logicamente compatibili.
Per la formazione delle relative graduatorie deve tenersi conto anche dei seguenti punteggi:
per appartenenza da uno a tre anni alle categorie elencate nell' del regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1962, n. 128: punti 1;
per appartenenza da oltre tre a sei anni: punti 2;
per appartenenza da oltre sei anni: punti 3;
per lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici tenuti dal Servizio contributi agricoli unificati con qualifica di "salariato fisso con contratto non inferiore all'anno": punti 3;
per lavoratori agricoli iscritti con qualifica di "salariato fisso con contratto inferiore all'anno" nonché per giornalieri di campagna con la qualifica di "permanente": punti 2;
per lavoratori agricoli iscritti con le rimanenti qualifiche di "giornaliero di campagna": punti 1;
per nuclei familiari comprendenti un membro, oltre il capo famiglia, occupato nel settore dell'agricoltura: punti 1;
per nuclei familiari comprendenti due membri, oltre il capo famiglia, occupati nel settore dell'agricoltura: punti 2;
per nuclei familiari comprendenti tre membri o più, oltre il capo famiglia, occupati nel settore dell'agricoltura: punti 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-8