Allegato

Art. 5

In vigore dal 27 ago 1964
L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la riassegnazione, più idoneo alle proprie necessità, costruito dagli stessi istituti o Enti di cui al presente decreto. L'assegnatario di alloggio in cambio dovrà lasciare libero da persone o cose quello in precedenza occupato entro il termine fissatogli per l'occupazione del nuovo, di cui al successivo . Nell'espletamento dello stesso concorso la competente Commissione, disposta l'assegnazione di alloggio in cambio, provvederà all'assegnazione dell'alloggio lasciato libero, tra gli aspiranti alle nuove assegnazioni, seguendo l'ordine della graduatoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-5

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