Allegato

Art. 9

In vigore dal 27 ago 1964
Nel caso in cui, prima della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, si verifichino pubbliche calamità, le graduatorie sono sospese e sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-9

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