Allegato

Art. 11

In vigore dal 27 ago 1964
Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dalle presenti norme gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. in base alle seguenti leggi: legge 28 luglio 1950, n. 737; legge 21 ottobre 1950, n. 984; legge 27 dicembre 1953, n. 980; legge 15 maggio 1954, n. 336; legge 18 marzo 1959, n. 134; legge 28 dicembre 1959, n. 1211; legge 9 marzo 1961, n. 171; legge 14 novembre 1961, n. 1288.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-11

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