Allegato
Art. 11
In vigore dal 27 ago 1964
Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dalle presenti norme gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. in base alle seguenti leggi:
legge 28 luglio 1950, n. 737;
legge 21 ottobre 1950, n. 984;
legge 27 dicembre 1953, n. 980;
legge 15 maggio 1954, n. 336;
legge 18 marzo 1959, n. 134;
legge 28 dicembre 1959, n. 1211;
legge 9 marzo 1961, n. 171;
legge 14 novembre 1961, n. 1288.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-11