Allegato

Art. 13

In vigore dal 27 ago 1964
Il computo delle pigioni relative agli alloggi degli I.A.C.P., dell'I.N.C.I.S. e degli Enti pubblici, non ammessi a riscatto ai sensi della vigente legislazione, è effettuato tenendo conto: a) del tasso medio d'ammortamento del capitale investito, al netto del contributo o del concorso dello Stato, nonché delle spese di manutenzione ordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, delle spese generali, delle spese di assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile; b) di una quota per servizi comprendente le spese relative alle parti comuni per pulizia, consumo di energia elettrica, per illuminazione e consumo di acqua; le eventuali spese per il portierato nonché gli oneri dipendenti dai regolamenti locali; c) di una quota per manutenzione straordinaria. Le quote di cui alle precedenti lettera a) e b) verranno determinate in base a piani finanziari da predisporsi da parte degli Enti costruttori e da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici; la quota di cui alla lettera c) verrà determinata, relativamente alle spese effettivamente sostenute, in base a consuntivi da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici. Prima dell'accertamento finale dei costi di costruzione e della relativa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei predetti piani finanziari, la misura del canoni di locazione sarà determinata provvisoriamente salvo conguaglio. Negli stabili provvisti di Impianto di ascensore e di impianto centralizzato di riscaldamento è da computarsi nella pigioni la rispettiva quota delle spese di esercizio, ove alla gestione di essi provvedano gli Istituti predetti. La spesa per fornitura dell'acqua ai singoli alloggi è recuperata in relazione ai consumi ed alla disponibilità per ciascun alloggio. L'assegnatario è tenuto a versare un deposito, a titolo di garanzia, pari a due mensilità di fitto. Per l'adeguamento e la perequazione, in aumento o in diminuzione, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, modificato con decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 145, e ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136 l'iniziativa può essere assunta oltre che da tutti gli altri Enti di cui all' anche dalle Commissioni provinciali previste dall' delle presenti norme, le quali debbono comunque essere sempre sentite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-13

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