Allegato

Art. 7

In vigore dal 27 ago 1964
Gli Enti di cui al precedente procedono all'istruttoria delle domande presentate in base ai bandi di concorso e depositano gli atti non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, presso la Commissione provinciale prevista dal successivo . Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. all'istruttoria di cui al precedente comma provvedono la speciale Commissione prevista dall'art. 380 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ed i Comitati provinciali di cui all'art. 352 dello stesso testo unico, a seconda che le costruzioni sorgano nel comune di Roma o in altro Comune.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-7

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