Allegato
Art. 3
In vigore dal 27 ago 1964
Il bando di concorso deve indicare:
a) i requisiti di carattere generale, prescritti dalle disposizioni sull'edilizia popolare ed economia nonché dalle presenti norme e gli ulteriori eventuali requisiti prescritti dall'ordinamento particolare dell'Ente costruttore per l'assegnazione dell'alloggio;
b) il termine per la presentazione della domanda, che deve essere fissato in modo che intercorrano almeno trenta giorni dalla data della pubblicazione del bando;
c) i documenti che devono essere allegati alla domanda per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a);
d) gli elementi da indicarsi nella domanda ai sensi del successivo e la relativa documentazione;
e) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero e il numero dei rispettivi vani;
f) la misura approssimativa del prezzo di riscatto o del canone di fitto, con l'avviso che la misura definitiva sarà stabilita dopo l'ultimazione e il collaudo degli alloggi e dopo l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del piani finanziari di cui al successivo ;
g) il numero degli alloggi riservati per legge a favore di categorie speciali e quelli eventuali riservati a norma del successivo , nonché la documentazione da produrre per concorrere alla loro assegnazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-3