Allegato

Art. 2

In vigore dal 27 ago 1964
Per l'assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione, gli Enti indicati nell' sono tenuti a bandire appositi concorsi, da pubblicare, almeno sei mesi prima del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ente in un punto esposto al pubblico, nell'albo pretorio del Comune in cui sorgono lo costruzioni e nelle vie principali del Comune stesso, nonché a mezzo di comunicazioni alla stampa locale. Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. i bandi devono essere, inoltre, comunicati alle Prefetture competenti per territorio e, per gli alloggi che sorgono nel comune di Roma, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Ministeri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-2

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