Allegato

Art. 1

In vigore dal 27 ago 1964
L'assegnazione degli alloggi popolari ed economici viene effettuata secondo le norme degli articoli seguenti, qualora gli alloggi stessi siano stati costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dall'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), dalle Province, dai Comuni e dagli Enti economici senza finalità di lucro previsti dall' del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai numeri 4, 7, 8 e 9.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-1

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