Allegato
Art. 15
In vigore dal 27 ago 1964
Coloro che hanno ottenuto la cessione in proprietà degli alloggi e dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione con pagamento rateale, conseguono, all'atto della stipulazione del relativo contratto e previa iscrizione della garanzia ipotecaria, la proprietà immediata dell'alloggio o del locale.
Le spese indicate all', ad esclusione della quota di riscatto da versare all'Ente costruttore, sono corrisposte di tutti i cessionari al condominio costituito ai norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall' della legge 27 aprile 1962, n. 231.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-15