Allegato
Art. 19
In vigore dal 27 ago 1964
È istituita, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica:
Tale Commissione ha il compito:
a) di decidere i ricorsi proposti contro tutte le assegnazioni e le declaratorie di decadenza pronunciate dalle Commissioni provinciali a norma del presente decreto e contro tutte le assegnazioni di alloggi economici e popolari disposte da pubbliche Amministrazioni in applicazione delle leggi indicate nell' del presente decreto e di altre norme particolari sempre che trattisi di alloggi costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;
b) di esercitare i poteri previsti dagli articoli 131, numeri 1 e 2, 133, 228 e 229 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Le deliberazioni della Commissione regionale sono definitive, salvo quelle emesse al sensi della lettera b) del secondo comma del presente articolo, contro le quali è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui all'art. 129 del citato testo unico che assume la denominazione di Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
Qualora la Commissione regionale ometta o ritardi l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 131, n. 2 e 133 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, provvede direttamente la Commissione centrale di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-19