Allegato
Art. 22
In vigore dal 27 ago 1964
I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
La Commissione regionale, qualora ritenga sussistano gravi motivi, può ordinare, su domanda del ricorrente, la sospensione, dell'assegnazione limitatamente all'alloggio in contestazione.
Detto provvedimento può essere adottato non oltre la scadenza del termine stabilito per l'occupazione dell'alloggio contestato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-22