Allegato

Art. 25

In vigore dal 27 ago 1964
Tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione regionale di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli affetti dell'art. 474 del Codice di procedura civile nei confronti degli assegnatari di alloggi e di qualsiasi illegittimo occupante gli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati nonché nei confronti delle cooperative edilizie e degli altri Enti costruttori. L'esecuzione può avvenire in via amministrativa: gli ufficiali giudiziari, se richiesti, debbono darvi esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva e senza le formalità previste dal Codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-25

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