Allegato

Art. 26

In vigore dal 27 ago 1964
Il ricorso alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, avverso le decisioni delle Commissioni regionali nei casi previsti dall', terzo comma, delle presenti norme, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della deliberazione impegnata. Entro lo stesso termine l'originale del ricorso deve essere depositato e spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della Commissione centrale, insieme con il provvedimento impugnato. Il presidente della Commissione, nel caso ritenga necessaria la notificazione a uno o più controinteressati, assegna un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve provvedervi. Nel termine di venti giorni successivo alla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare le loro deduzioni. La segreteria della Commissione centrale richiede gli atti necessari alla segreteria della competente Commissione regionale, la quale provvede alla trasmissione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-26

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