Allegato
Art. 24
In vigore dal 27 ago 1964
Qualora le Commissioni regionali pronuncino la decadenza dell'assegnazione di un alloggio già occupato dall'assegnatario o altro provvedimento, per effetto del quale l'occupante perda il diritto ad abitarlo, stabiliscono un congruo termine per il rilascio, comunque non superiore a tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-24