Allegato

Art. 20

In vigore dal 27 ago 1964
La Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, di cui al precedente , è nominata, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Essa è presieduta da un presidente di sezione della Corte di appello competente per territorio, designato dal presidente della Corte stessa. Essa è composta inoltre: 1) da un magistrato di Corte di appello, anche a riposo, designato dal presidente della Corte di appello; 2) dal vice-provveditore alle opere pubbliche; 3) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale; 4) dal direttore della Ragioneria regionale dello Stato o da un funzionario da lui designato; 5) da un vice-prefetto designato dal prefetto della Provincia del capoluogo di Regione; 6) da tre rappresentanti degli assegnatari designati per il tramite dell'Ufficio provinciale dei lavoro, dalle più rappresentative Associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale. La Commissione delibera con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il segretario della Commissione ed il personale per il coordinamento sono designati dal provveditore alle opere pubbliche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-20

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