Allegato
Art. 18
In vigore dal 27 ago 1964
Gli Enti di cui all', nel caso in cui debbano procedere, per qualsiasi motivo, allo sgombero di stabili, hanno l'obbligo di comunicare alle Commissioni provinciali, entro lo stesso termine di cui all', l'elenco degli assegnatari che debbono lasciare gli alloggi formulando proposte per l'assegnazione, in favore di questi ultimi, dei nuovi alloggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-18