Allegato
Art. 29
In vigore dal 27 ago 1964
Disposizioni finali
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I ricorsi alle Commissioni regionali ed alla Commissione centrale non sono ricevibili se non sono redatti in carta da bollo.
Gli atti delle Commissioni previsti dalle presenti norme sono esenti dalla registrazione e dal bollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-29