Allegato

Art. 31

In vigore dal 27 ago 1964
Per il funzionamento delle Commissioni previste dagli delle presenti norme e per le indennità ed i compensi spettanti ai componenti di esse si provvede in conformità all'art. 130 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n 1165. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-31

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