Allegato
Art. 27
In vigore dal 27 ago 1964
Il ricorso alla Commissione centrale non ha effetto sospensivo.
La Commissione centrale, su domanda del ricorrente, qualora ritenga che sussistano gravi motivi, può ordinare la sospensione dell'esecutività della deliberazione impugnata.
Alle decisioni ed alle ordinanze della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica si applicano le norme del precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-27